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L'assegnazione della casa familiare dopo il novennio non è opponibile al terzo acquirente se non è stata trascritta. - Cass. sez. I, 18 settembre 2009, n. 20144

Venerdì, 18 Settembre 2009
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Trascrizione e opponibilità -
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, dettata con riferimento al procedimento di divorzio, ma applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, avendo per definizione data certa, deve ritenersi opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente dell'immobile in data successiva, limitatamente al periodo di nove anni, decorrente dalla data del provvedimento di assegnazione, mentre per il periodo eccedente i nove anni, il provvedimento di assegnazione è opponibile al terzo acquirente solo se trascritto prima dell 'acquisto. In tema di assegnazione della casa coniugale, il provvedimento di attribuzione, una volta scaduti i nove anni dalla data di sua emissione, non è di per sé solo, senza trascrizione, opponibile al terzo che acquista l'immobile dall'altro coniuge, il quale ne è proprietario esclusivo.

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