La revoca dell'assegnazione della casa coniugale non può essere mai automatica ma è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. - Corte costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308
- Revoca -
L'articolo 155 quater cod. civ., ove
interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo
matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la
cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l
'istituto è sorto. La norma va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non
viene meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di
fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dell'assegnazione è subordinata ad un giudizio di
conformità all'interesse del minore.
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