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La revoca dell'assegnazione della casa coniugale non può essere mai automatica ma è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. - Corte costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308

Mercoledì, 30 Luglio 2008
Giurisprudenza | Assegnazione della casa

- Revoca -
L'articolo 155 quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l 'istituto è sorto. La norma va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dell'assegnazione è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

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