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L'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 17 gennaio 2003, n. 661

Venerdì, 17 Gennaio 2003
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
Nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà a uno solo dei due coniugi e, per l'assenza di figli minori affidati all'altro coniuge o comunque con lo stesso conviventi, non vi siano pronunce da assumere in ordine alloro affido e/o mantenimento, il titolo di proprietà vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.

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