L'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 17 gennaio 2003, n. 661
- Presupposti -
Nell'ipotesi in cui l'alloggio
coniugale appartenga in proprietà a uno solo dei due coniugi e, per l'assenza di figli minori affidati
all'altro coniuge o comunque con lo stesso conviventi, non vi siano pronunce da assumere in ordine
alloro affido e/o mantenimento, il titolo di proprietà vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale
assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia
pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.
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