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L'assegnazione della casa coniugale non può essere utilizzata come strumento per realizzare il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. - Cass. sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2214

Venerdì, 14 Febbraio 2003
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
L'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla protezione della prole e non è prevista in funzione della debolezza economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato l'assegno di mantenimento, con la conseguenza che il giudice non può, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale di proprietà di uno dei coniugi all'altro che ritenga più debole. L'assegnazione della casa coniugale non può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.

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