L'assegnazione della casa coniugale non può essere utilizzata come strumento per realizzare il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. - Cass. sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2214
- Presupposti -
L'assegnazione della casa
coniugale è finalizzata alla protezione della prole e non è prevista in funzione della debolezza
economica di uno dei coniugi, alle cui esigenze è destinato l'assegno di mantenimento, con la
conseguenza che il giudice non può, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale di
proprietà di uno dei coniugi all'altro che ritenga più debole. L'assegnazione della casa coniugale non
può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento
del coniuge privo di adeguati redditi propri.
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