L'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 1° dicembre 2004, n. 22500
- Presupposti -
Anche nel vigore della l. 6
marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della l. 1° dicembre 1970, n. 898, la
disposizione del comma 6 di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, consente
il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito
ad abitazione coniugale, mediante assegnazione della stessa in sede di divorzio dall'altro coniuge,
solo alla condizione della sua convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti. In assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla
tutela della prole, l'assegnazione non può essere disposta, in favore del coniuge ritenuto
economicamente più debole, in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, dovendo per
converso tenersi conto, ai fini della determinazione di detto assegno, dell'eventuale esborso
economico del coniuge per le proprie esigenze abitative.
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