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L'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 1° dicembre 2004, n. 22500

Mercoledì, 1 Dicembre 2004
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
Anche nel vigore della l. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della l. 1° dicembre 1970, n. 898, la disposizione del comma 6 di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, mediante assegnazione della stessa in sede di divorzio dall'altro coniuge, solo alla condizione della sua convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. In assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla tutela della prole, l'assegnazione non può essere disposta, in favore del coniuge ritenuto economicamente più debole, in funzione integrativa o sostitutiva dell'assegno divorzile, dovendo per converso tenersi conto, ai fini della determinazione di detto assegno, dell'eventuale esborso economico del coniuge per le proprie esigenze abitative.

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