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L'assegnazione della casa in assenza di figli è ammissibile se c'è accordo delle parti. - Corte d'appello di Roma, 1° giugno 2005

Mercoledì, 1 Giugno 2005
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Merito

- Presupposti -
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne è esclusivo proprietario deve ritenersi possibile solo in presenza dell'accordo delle parti sul punto e quale componente dell'assegno di mantenimento, nel senso che in tal caso si deve tenere conto del valore economico dell'assegnazione nella liquidazione dell'assegno. Mancando il presupposto richiesto dalla legge per privilegiare uno dei due coniugi nel godimento dell'alloggio in precedenza condiviso, la regolamentazione dei loro diritti sull'immobile esula dalle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione o di divorzio. Ciò non vuol dire che i diritti di ciascun coniuge siano privi di tutela giudiziaria, ma soltanto che devono essere azionati con le domande appropriate e nelle sedi competenti.

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