L'assegnazione della casa in assenza di figli è ammissibile se c'è accordo delle parti. - Corte d'appello di Roma, 1° giugno 2005
- Presupposti -
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge che non ne è esclusivo proprietario deve
ritenersi possibile solo in presenza dell'accordo delle parti sul punto e quale componente
dell'assegno di mantenimento, nel senso che in tal caso si deve tenere conto del valore economico
dell'assegnazione nella liquidazione dell'assegno. Mancando il presupposto richiesto dalla legge per
privilegiare uno dei due coniugi nel godimento dell'alloggio in precedenza condiviso, la
regolamentazione dei loro diritti sull'immobile esula dalle statuizioni accessorie alla pronuncia di
separazione o di divorzio. Ciò non vuol dire che i diritti di ciascun coniuge siano privi di tutela
giudiziaria, ma soltanto che devono essere azionati con le domande appropriate e nelle sedi
competenti.
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