Il presupposto per l'assegnazione è la convivenza del genitore assegnatario con i figli. - Cass. sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2338
- Presupposti -
L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli
alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle
abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta quindi imprescindibile il requisito
dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti;
pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente
valorizzati dall'articolo 6, comma 6, della legge sul divorzio, nondimeno l'assegnazione della casa
familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più
debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio.
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