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L'assegnazione presuppone la presenza di figli conviventi. - Cass. sez. I, 13 febbraio 2006, n. 3030

Lunedì, 13 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare a uno di loro; sicché il coniuge già assegnatario della casa coniugale che sia anche comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene e il giudice di merito non può, in assenza di figli conviventi, procedere all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, al coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento quale componente di questo, salvo che ricorra un accordo (anche tacito) tra le parti affinché la casa resti in godimento esclusivo a quest'ultimo.

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