L'assegnazione presuppone la presenza di figli conviventi. - Cass. sez. I, 13 febbraio 2006, n. 3030
- Presupposti -
Con la pronuncia di cessazione
degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la
regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della
casa familiare a uno di loro; sicché il coniuge già assegnatario della casa coniugale che sia anche
comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene e il giudice di
merito non può, in assenza di figli conviventi, procedere all'assegnazione della casa coniugale in
comproprietà tra i coniugi, al coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento quale componente di
questo, salvo che ricorra un accordo (anche tacito) tra le parti affinché la casa resti in godimento
esclusivo a quest'ultimo.
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