L'assegnazione della casa familiare è subordinata all'interesse dei figli. - Cass. sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934
- Presupposti -
Il
previgente art. 155 del c.c., nel testo fino all'entrata in vigore della legge, 54/2006 e il vigente
art. 155quater del c.c., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/1970, subordinano
l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli,
minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia
che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno
solo dei coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di
assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 del c.c., che non prevede
tale assegnazione in sostituzione o quale componente di mantenimento.
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