Non può essere oggetto di assegnazione in sede di separazione un immobile che non costituisce casa familiare. - Cass. sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4816
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Nozione di casa familiare -
L'assegnazione della casa familiare prevista all'art. 155, 4°
comma, c.c. è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di
aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i
coniugi abbiano la disponibilità. (Nella specie la moglie separata aveva chiesto l'assegnazione come
casa coniugale di un appartamento, differente da quello in cui la famiglia aveva vissuto, maggiormente
rispondente ai desideri ed alle necessità quotidiane della figlia adolescente).
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