Le spese condominiali spettano all'assegnatario. - Cass. sez. I, 22 febbraio 2006, n. 3836
- Diritti e doveri dell'assegnatario -
L'assegnazione
della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti
sarebbe tenuto nei confronti del proprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice
attribuisca a uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione
si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso
(comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose
comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese, in mancanza di un
provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge
assegnatario.
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