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Solo il provvedimento di assegnazione in sede di separazione può far nascere il diritto del coniuge non originariamente locatario a subentrare nel contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica. - Cass. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16627

Giovedì, 19 Giugno 2008
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Diritti e doveri dell'assegnatario -
Le norme che regolano gli effetti della separazione personale e i rapporti di locazione di natura privata sono applicabili anche in materia di edilizia residenziale pubblica. Il coniuge separato ha pertanto diritto alla conservazione del contratto di locazione in corso (nella specie locazione agevolata di immobile urbano residenziale pubblico di proprietà IACP) solo quando l'alloggio gli è stato assegnato con provveidmento del giudice. In mancanza di tale espressa attribuzione l'alloggio rimane assegnato all'originario avente diritto ed eventuali provvedimenti caducativi dell'assegnazione non rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

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