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L'assegnazione della casa coniugale occupata in regime di comodato senza termine non può essere opposta al comodante che ne chieda il rilascio. - Cassazione sezione I, 13 febbraio 2007, n. 3179

Martedì, 13 Febbraio 2007
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Comodato -
Gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l'esclusione di uno dei coniugi dall'utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale (Cassazione Sezione unite 2004/13603). Ne consegue pertanto che ove, come nella specie, si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – cd. precario – il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (articolo 1810 cc.) e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.

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