L'assegnazione della casa coniugale occupata in regime di comodato senza termine non può essere opposta al comodante che ne chieda il rilascio. - Cassazione sezione I, 13 febbraio 2007, n. 3179
- Comodato -
Gli effetti riconducibili al
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l'esclusione di uno dei coniugi
dall'utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona
dell'assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della
vita matrimoniale (Cassazione Sezione unite 2004/13603). Ne consegue pertanto che ove, come nella
specie, si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – cd. precario – il
comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (articolo 1810 cc.) e che il
diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.
autore:
Venerdì, 29 Marzo 2024
Comodato gratuito della casa familiare e spoglio da parte del suocero - ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, ... |
Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei ... |
Martedì, 31 Ottobre 2023
Diritto di visita flessibile ed elastico nell’interesse del figlio. Tribunale di Benevento ... |