Il comodante può richiedere la restituzione della casa familiare concessa in comodato solo per sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno. - Cass. Sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939
- Comodato -
Qualora un terzo ha concesso in
comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare il successivo
provvedimento di assegnazione nel giudizio di separazione o divorzio non modifica né la natura né il
contenuto del titolo di godimento sull'immobile che resta regolato dalla disciplina del comodato negli
stessi limiti che segnavano il godimento da parte della famiglia prima della separazione. Pertanto se
il comodato era a tempo indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del
godimento per l'uso previsto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno
ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.
autore:
Venerdì, 29 Marzo 2024
Comodato gratuito della casa familiare e spoglio da parte del suocero - ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, ... |
Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei ... |
Martedì, 31 Ottobre 2023
Diritto di visita flessibile ed elastico nell’interesse del figlio. Tribunale di Benevento ... |