Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale non può esperire l''azione revocatoria a tutela dell'assegnazione della casa familiare venduta dal coniuge proprietario. - Cass. sez. II, 22 maggio 2007, n. 11830
- Azione revocatoria -
Pur non
potendosi disconoscere che nel concetto di credito rientrano non solo situazioni giuridiche aventi ad
oggetto la prestazione di dare somme di denaro., ma anche quelle inerenti a prestazioni di fare, o di
non fare, ovvero di consegna o rilascio, dal collegamento tra l'art. 2901, c.c., delineante i
presupposti dell'azione revocatoria. e l'art. 2902, c.c., indicante i possibili effetti della
pronuncia favorevole, si deduce che l'azione, c.d. pauliana, non tutela l'esecuzione in forma
specifica ed obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, ma ha la sola funzione di ricostituire la
garanzia generica assicurata al creditore ex art. 2740, c.c., dal patrimonio del debitore, nel caso in
cui la consistenza di esso sia stata ridotta, da uno o più atti dispositivi, al punto da pregiudicare
la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è correlata all'esercitabilità al suo esito
dell'azione esecutiva, a norma dell'art. 602 e ss., c.p.c., sul bene od i beni il cui trasferimento
abbia pregiudicato le ragioni del creditore (cfr.: cass. civ., sez. II, sent. 25 maggio 2001, n. 7127;
cass. civ., sez. I, sent. 19 dicembre 1996, n. 11349 ; cass. civ ., sez. II, sent. 18 febbraio 1991,
n. 1691). In coerenza con detta funzione conservativa della garanzia patrimoniale, l'azione non
determina, ove esperita vittoriosamente, il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere
dal debitore, come si era dubitato nella vigenza dell'art. 1235, c.c. 1865, ma soltanto la sua
inefficacia relativa, consentendo al solo creditore che abbia agito per la revoca di procedere nei
limiti del suo diritto di credito all'espropriazione contro il terzo divenuto proprietario del bene
alienato con le formalità specificamente previste per detta esecuzione e di essere preferito nel
soddisfacimento della sua pretesa rispetto ai creditori di quest'ultimo. Attraverso l'istituto della
revocazione non è conseguentemente possibile ottenere la tutela specifica del diritto all'abitazione
nella casa familiare, attribuito al coniuge con il provvedimento di assegnazione emanato in un
giudizio di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei confronti
del terzo acquirente dell'immobile dall'altro coniuge che ne era proprietario, né in via di azione
mediante la richiesta di inibire all'acquirente di chiederne la consegna in conseguenza dell'atto di
acquisto (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 8 aprile 2003, n. 5455) e né in via di eccezione
all'esecuzione per rilascio da questo promossa.
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