inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale non può esperire l''azione revocatoria a tutela dell'assegnazione della casa familiare venduta dal coniuge proprietario. - Cass. sez. II, 22 maggio 2007, n. 11830

Martedì, 22 Maggio 2007
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Azione revocatoria -
Pur non potendosi disconoscere che nel concetto di credito rientrano non solo situazioni giuridiche aventi ad oggetto la prestazione di dare somme di denaro., ma anche quelle inerenti a prestazioni di fare, o di non fare, ovvero di consegna o rilascio, dal collegamento tra l'art. 2901, c.c., delineante i presupposti dell'azione revocatoria. e l'art. 2902, c.c., indicante i possibili effetti della pronuncia favorevole, si deduce che l'azione, c.d. pauliana, non tutela l'esecuzione in forma specifica ed obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, ma ha la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore ex art. 2740, c.c., dal patrimonio del debitore, nel caso in cui la consistenza di esso sia stata ridotta, da uno o più atti dispositivi, al punto da pregiudicare la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è correlata all'esercitabilità al suo esito dell'azione esecutiva, a norma dell'art. 602 e ss., c.p.c., sul bene od i beni il cui trasferimento abbia pregiudicato le ragioni del creditore (cfr.: cass. civ., sez. II, sent. 25 maggio 2001, n. 7127; cass. civ., sez. I, sent. 19 dicembre 1996, n. 11349 ; cass. civ ., sez. II, sent. 18 febbraio 1991, n. 1691). In coerenza con detta funzione conservativa della garanzia patrimoniale, l'azione non determina, ove esperita vittoriosamente, il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, come si era dubitato nella vigenza dell'art. 1235, c.c. 1865, ma soltanto la sua inefficacia relativa, consentendo al solo creditore che abbia agito per la revoca di procedere nei limiti del suo diritto di credito all'espropriazione contro il terzo divenuto proprietario del bene alienato con le formalità specificamente previste per detta esecuzione e di essere preferito nel soddisfacimento della sua pretesa rispetto ai creditori di quest'ultimo. Attraverso l'istituto della revocazione non è conseguentemente possibile ottenere la tutela specifica del diritto all'abitazione nella casa familiare, attribuito al coniuge con il provvedimento di assegnazione emanato in un giudizio di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei confronti del terzo acquirente dell'immobile dall'altro coniuge che ne era proprietario, né in via di azione mediante la richiesta di inibire all'acquirente di chiederne la consegna in conseguenza dell'atto di acquisto (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 8 aprile 2003, n. 5455) e né in via di eccezione all'esecuzione per rilascio da questo promossa.

autore: