L'amministrazione di sostegno presuppone una impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. - Tribunale di Roma, sez. I, 28 gennaio 2005
- Presupposti -
A norma dell'art 404 cod. civ., si applica la misura
dell'amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella
impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, al fine di tutelare, con
la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia; mentre la diversa misura dell'interdizione risulta più idonea quando il caso concreto sia
tale che gli interessi dell'incapace non possano essere adeguatamente tutelati con la misura di cui si
tratta.
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