La nomina di un amministrazione di sostegno è possibile solo quando residuano spazi di autonomia nel beneficiario. - Tribunale Bari, 3 febbraio 2005
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Presupposti -
In funzione dell'individuazione della più adeguata forma di protezione delle
persone, va considerato lo spazio di autonomia residuante in capo all'infermo, sì da collocarlo sulla
soglia minima di capacità che la legge riconosce indefettibilmente al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno (nella specie, la carenza era stata riscontrata nella gestione delle
risorse patrimoniali, in termini di conservazione, utilizzazione e valorizzazione delle stesse,
richiedendo ciò capacità adattative.)
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