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La nomina dell'amministratore non è possibile nei casi di incapacità grave della persona. - Tribunale di Milano, 21 marzo 2005

- Presupposti -
La nomina di un amministratore di sostegno, soggetto legittimato ad assistere o rappresentare l'incapace nei soli atti che lo stesso non sia in grado di compiere quali necessari ed esattamente indicati nel decreto di nomina, e derivandone solo per tali atti, ai sensi degli artt. 409 e 412 cod. civ., l'incapacità dello stesso di procedere in via autonoma, con conseguente annullabilità dell'atto compiuto senza assistenza o rappresentanza dell' amministratore di sostegno, è sufficiente per soggetti con specifiche incapacità (in grado di esplicitare adeguatamente valide capacità residue) ovvero anche per soggetti del tutto privi di capacità, quando siano nell'impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l'esterno e quindi di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali. Può invece rivelarsi insufficiente misura di protezione e di tutela inadeguata per quei soggetti la cui mantenuta capacità di relazionarsi con l'esterno, ma viziata sotto il profilo della consapevolezza o volontà, li espone a compiere atti in ogni direzione dai quali possano derivarne effetti giuridici dannosi, non immediatamente annullabili ove non compresi nell'elenco di poteri riconosciuti all'amministratore.

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