In caso di rifiuto da parte del beneficiario può essere disposta la sospensione dei poteri dell'amministrazione di sostegno. - Tribunale di Modena, 10 ottobre 2005
- Presupposti -
Ove il beneficiario si opponga strenuamente all'assistenza del
proprio amministratore di sostegno, può disporsi la temporanea sospensione dei poteri assistenziali di
quest'ultimo, all'auspicato fine che, nel frattempo, la frequentazione tra gli stessi nonché
l'approfondimento della reciproca conoscenza conducano all'instaurazione di rapporti di familiarità e
confidenza che consentano il consolidamento di fiducia nella figura, nei consigli e nell'operato
dell'amministratore stesso. (Nel caso di specie, ad un settantacinquenne cardiopatico e psichicamente
indebolito veniva nominato un amministratore di sostegno con poteri di assistenza nella riscossione
della pensione mensile e nella miglior cura della salute della persona. In applicazione del principio
di cui in massima, poiché il beneficiario rifiutava veementemente - tanto da far temere per la sua
salute già compromessa dalla cardiopatia - qualsivoglia assistenza nelle attività di riscossione della
pensione e di gestione del denaro per tal via percepito, il giudice tutelare sospendeva per 60 giorni
i poteri assistenziali dell'amministratore quanto a riscossione e utilizzo della pensione ma non anche
con riferimento alla cura della persona e la tutela della salute della stessa).
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