La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non dipende dal diverso grado di infermità dell'interessato. - Cass. sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628
- Presupposti -
Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se
ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno,
rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all
'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con
riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai
propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale
strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla
maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i
limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405
c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere
un'attività negoziale per sé pregiudizievole.
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