La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non dipende dal diverso grado di infermità dell'interessato. - Cass. sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421
- Presupposti -
L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi
nella impossibilità, anche parziale o temporanea (ed anche totale), di attendere ai propri interessi
uno strumento di assistenza agile e tale da sacrificare, nella minor misura possibile, la capacità di
agire. Rispetto all'interdizione, quindi, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno
non va collegato ad un diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai
propri interessi del soggetto, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle
esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità e la maggiore agilità della sua
procedura applicativa.
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