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La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non dipende dal diverso grado di infermità dell'interessato. - Cass. sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421

- Presupposti -
L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea (ed anche totale), di attendere ai propri interessi uno strumento di assistenza agile e tale da sacrificare, nella minor misura possibile, la capacità di agire. Rispetto all'interdizione, quindi, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno non va collegato ad un diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità e la maggiore agilità della sua procedura applicativa.

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