L'amministratore di sostegno ha legittimazione per esprimere il consenso ad un trattamento sanitario che riguarda il beneficiario. - Tribunale di Cosenza, 28 ottobre 2004
- Poteri -
Ove il beneficiario, affetto da patologie mentali, manifesti il
proprio dissenso ad un trattamento sanitario, tale determinazione siccome viziata in radice per
l'incapacità naturale (art. 428 cod. civ.) in cui versa [incapacità di intendere o di volere] - non
appare a priori ostativa alla sottoposizione ad un idoneo trattamento sanitario ove necessario per la
cura della sua persona; ed invero la finalità del "consenso informato" è quello di porre il paziente
in condizioni di decidere sull'opportunità o meno di un trattamento qualsiasi attraverso un
bilanciamento di vantaggi e rischi (in materia v. Cass. 15 gennaio, 1997, n. 364), scelta che però può
essere viziata proprio dalla patologia del soggetto da "proteggere ". In tale ipotesi (come per il
caso di tutela), l'amministratore deve ritenersi legittimato - ove gli sia consentito dal decreto di
nomina ed alla luce dell'accertata patologia psichiatrica - ad esprimere o rifiutare il consenso al
trattamento terapeutico e quindi a sostituirsi al disabile, con il potere di valutare (unitamente ai
servizi sanitari a tanto deputati) quale debba essere, per il soggetto doverosamente da "proteggere" e
da "curare", il trattamento saunitario temporaneo più idoneo.
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