Il sistema di nomina dell'amministratore di sostegno è pienamente legittimo. - Corte costituzionale 19 gennaio 2007, n. 4
- Nomina -
È
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 410 cc. nel
testo introdotto dalla legge 6/2004 sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione,
nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura
dell'amministrazione di sostegno e il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non
attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di
tali atti.
autore:
Martedì, 16 Aprile 2024
In difetto di autorizzazione all’azione dell’Amministratore di Sostegno va disposta l’integrazione del ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Il compenso dell'amministratore di sostegno è rimesso alla discrezionalità del G.T. - ... |
Venerdì, 29 Marzo 2024
Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria senza parere ... |
Venerdì, 22 Marzo 2024
AdS. Consentite le comunicazioni fra G. T. e beneficiaria tramite e-mail - ... |