Non sempre il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno richiede il ministero di un difensore. - Cass. sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366
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Diritto di difesa -
Il procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno non
richiede il ministero del difensore nei casi in cui il provvedimento deve limitarsi ad individuare i
singoli atti o categorie di atti in relazione ai quali l'intervento dell'amministratore è richiesto.
La difesa tecnica è invece necessaria quando il provvedimento individua limitazioni dei diritti
fondamentali della persona analoghe a quelle previste per l'interdetto o l'inabilitato.
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