Non può essere disposto l'affidamento condiviso se vi è ostilità grave tra figlio e genitori. - Tribunale di Firenze, 22 aprile 2006
- Affidamento
esclusivo -
Non può essere disposto l'affidamento condiviso quando il minore rifiuti in modo
categorico ogni rapporto con uno dei genitori, adducendo motivi di sofferenza che il giudicante, sia
direttamente sia con l'ausilio di una consulenza psicologica, deve ascoltare e porre a fondamento
della propria decisione. In tal caso, pur avendo dato il legislatore chiara indicazione della propria
preferenza per l'affidamento condiviso, la valutazione del superiore interesse del minore esige che
venga disposto l'affidamento esclusivo con la prosecuzione di adeguata terapia psicologica per
consentirgli di recuperare la figura genitoriale rifiutata.
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