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Il regime fiscale della famiglia è impostato, per un verso, sull'esclusione della famiglia dai soggetti passivi di imposta e, per altro verso, sul principio dell'imposizione separata, cioè dell'imputazione del reddito al soggetto che lo produce. - Cass. sez. tributaria, 26 aprile 2004, n. 7951

- Presupposti -
Il regime normativo della famiglia è impostato, per un verso, sull'esclusione della famiglia dai soggetti passivi di imposta e, per altro verso, sul principio dell'imposizione separata, cioè dell'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dei familiari sprovvisti di redditi propri, mentre è fatto divieto del cd. cumulo del reddito dei coniugi - a seguito della relativa declaratoria di incostituzionalità - come del cd. "splitting", ossia del metodo di calcolo che consiste, dapprima, nella "scomposizione in quote" della somma dei redditi prodotti dai membri della famiglia, in tante parti uguali quanti sono i familiari, e, poi, nella imputazione a ciascuno di essi della somma così ottenuta. Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di capacità contributiva e del principio di uguaglianza, riconoscendo rilevanti le diverse situazioni familiari (famiglia monoreddito e no, famiglia con prole e senza, famiglia con anziani o con handicappati e senza) ed attenuando gli effetti distorsivi bidirezionali del principio dell'imposizione separata per individui, il legislatore, con valutazioni discrezionali - sindacabili sotto il profilo della costituzionalità solo nei limiti dell'irragionevolezza o dell'irrazionalità o dell'arbitrio - ha utilizzato gli strumenti della detrazione dall'imposta e della deduzione dalla base imponibile, realizzando un sistema sinora sempre ritenuto, dal Giudice delle leggi, conforme alla Costituzione, persino allorché ebbe a reiterare il monito al legislatore di intervenire per "non consentire ulteriormente il protrarsi delle sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose"; con la conseguenza che, in ragione della imputazione personale del reddito prodotto e del divieto dello "splitting", ogni tentativo di scomposizione sarebbe arbitrario.

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