I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, anche in regime di comunione legale, sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare. - Cass. sez. tributaria, 19 gennaio 2005, n. 1034
- Presupposti -
In tema di irpef l'art. 4, lett.
a), secondo periodo, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (periodo aggiunto dall'art. 26 d.l. 2 marzo 1989 n.
69, convertito nella l. 27 aprile 1989 n. 154), stabilisce chiaramente che tra i redditi suddivisi tra
i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di
ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente, senza che sia possibile
interpretare la norma nel senso di escluderne dall'ambito applicativo i nuclei familiari monoreddito.
Né tale regime fiscale può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale in riferimento
agli art. 3, 29, 31 e 53 cost., poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 358 del 1995, pur
avendo rilevato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito, ha
dichiarato l'inammissibilità di analoga questione (concernente l'art. 3 del DPR n. 597 del 1973),
spettando unicamente al legislatore - per la pluralità e complessità delle scelte possibili -
apprestare i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia.
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