Il presupposto impositivo è costituito dalla produzione dei redditi ed è inibito ad uno dei coniugi di modificare questo presupposto. - Cass. sez. tributaria, 24 febbraio 2005, n. 3866
- Presupposti -
Il privato può sicuramente disporre sulla
destinazione del reddito, derivante da una attività individuale, prevedendo che il regime di comunione
dei beni fra coniugi si estenda anche ai proventi delle attività individuali dei coniugi, ma non può
attribuire a tale pattuizione un valore di accertamento costitutivo dell'imputazione soggettiva della
produzione del reddito.
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