Costituisce dono prenuziale il finanziamento da parte del fidanzato della futura casa familiare. - Cass. sez. III, 15 febbraio 2005, n. 2974
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Restituzione dei doni -
Il finanziamento di opere di ristrutturazione di un immobile da
destinarsi a futura residenza familiare, qualora il fidanzato disponente – a seguito della rottura del
fidanzamento – non riesca a provare il diverso titolo costitutivo della pretesa restitutoria, può
configurarsi quale dono prenuziale ai sensi dell'art. 80 cod. civ.: di conseguenza, la domanda
giudiziale di restituzione deve essere proposta entro un anno dal rifiuto di celebrare le nozze, e,
trattandosi di un termine di decadenza, quest'ultima può essere impedita dal riconoscimento del
diritto proveniente da colui contro il quale il medesimo può essere fatto valere ex art. 2966 cod.
civ.
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