Il divieto di congelamento degli embrioni presuppone anche il divieto di congelamento degli ovociti fecondati. - Tribunale di Roma, 23 febbraio 2005
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Divieto di congelamento -
L'interpretazione dell'art. 14 legge 19 febbraio 2004, n. 40 non può
prescindere dallo spirito complessivo della legge e dalle finalità dalla stessa perseguite; ciò
consente di affermare che l'espressione letterale di embrione utilizzata dalla norma in parola sia
sganciata dalla accezione e dai contenuti propri utilizzati nel mondo scientifico e che la volontà
della legge sia quella di tutelare anche l'ovocita fecondato quale potenziale embrione, con la
conseguenza che il divieto di congelamento dell'ovocita fecondato rientra nella previsione di divieto
di congelamento dell'embrione. Per tali motivi va rigettata la richiesta di provvedimento d'urgenza
avanzata da una coppia che ha fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita, la quale chieda
procedersi alla crioconservazione degli ovociti fecondati e non utilizzati, al fine di aumentare la
possibilità di successo della terapia, in quanto nel divieto di crioconservazione degli embrioni,
previsto dall'art. 14 l. n. 40 del 2004, devono ritenersi ricompresi anche gli ovociti fecondati.
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