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Il divieto di congelamento degli embrioni presuppone anche il divieto di congelamento degli ovociti fecondati. - Tribunale di Roma, 23 febbraio 2005

Mercoledì, 23 Febbraio 2005
Giurisprudenza | Procreazione assistita | Merito

- Divieto di congelamento -
L'interpretazione dell'art. 14 legge 19 febbraio 2004, n. 40 non può prescindere dallo spirito complessivo della legge e dalle finalità dalla stessa perseguite; ciò consente di affermare che l'espressione letterale di embrione utilizzata dalla norma in parola sia sganciata dalla accezione e dai contenuti propri utilizzati nel mondo scientifico e che la volontà della legge sia quella di tutelare anche l'ovocita fecondato quale potenziale embrione, con la conseguenza che il divieto di congelamento dell'ovocita fecondato rientra nella previsione di divieto di congelamento dell'embrione. Per tali motivi va rigettata la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da una coppia che ha fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita, la quale chieda procedersi alla crioconservazione degli ovociti fecondati e non utilizzati, al fine di aumentare la possibilità di successo della terapia, in quanto nel divieto di crioconservazione degli embrioni, previsto dall'art. 14 l. n. 40 del 2004, devono ritenersi ricompresi anche gli ovociti fecondati.

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