Non sussiste l'obbligo della traduzione in italiano della sentenza ecclesiastica redatta in latino. - Cass. sez. I, 15 settembre 2009, n. 19808
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processuali -
In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità di un matrimonio In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio, la circostanza che detto provvedimento sia redatto in latino non comporta l
'obbligo della sua traduzione nella lingua italiana, ma solo la facoltà per il giudice di disporla
per il caso in cui non conosca la lingua latina, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul
significato di determinate espressioni.
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