Per la riduzione dell'importo dell'assegno occorre dimostrare che il beneficiario non può conservare con i suoi redditi il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. - Cass. sez. I, 6 febbraio 2004, n. 2252
- Prova -
L'aumentata
o diminuita differenza fra i livelli di reddito degli ex coniugi non è sufficiente, di per sé, a
giustificare variazioni nella misura dell'assegno, occorrendo altresì la verifica positiva di una
diminuita attitudine del titolare a mantenere costante, con le sole risorse proprie o con l'eventuale
aggiunta contributiva del coniuge nella misura anteriormente determinata, il tenore di vita raggiunto
nel periodo di convivenza. In ogni caso, la valutazione comparativa dei rispettivi redditi si rende
necessaria solo dopo che sia stata accertata la necessità di attribuire ex novo l'assegno o di
aumentarne la misura, al solo fine di stabilire l'ammontare di esso.
autore:
Mercoledì, 3 Aprile 2024
L’accordo raggiunto in sede di divorzio non consente la revisione dell’assegno. Cass., ... |
Lunedì, 11 Marzo 2024
Niente assegno divorzile per il coniuge che non si attiva nella ricerca ... |
Domenica, 18 Febbraio 2024
Dall'ascolto del minore all'inversione del collocamento prevalente. Tribunale di Parma, Ord. 13 ... |
Domenica, 31 Dicembre 2023
Revisione dell'assegno, il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche va valutato in relazione ... |