Nel giudizio camerale di revisione sono ammissibili le domande riconvenzionali. - Cass. sez. I, 24 ottobre 2003, n. 16035
- Procedimento -
Nel
giudizio di primo grado, relativamente al procedimento di modificazione dell'assegno di divorzio non
vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario e possono, quindi, essere
proposte per tutto il corso di esso domande nuove, anche riconvenzionali, in conformità delle
direttive dettate dal giudice, nonché ammesse nuove prove, anche in correlazione con i fatti
sopravvenuti dedotti nel corso del processo, che il giudice deve prendere in esame, ove dedotti, nei
limiti delle domande proposte.
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