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Nel giudizio camerale di revisione sono ammissibili le domande riconvenzionali. - Cass. sez. I, 24 ottobre 2003, n. 16035

- Procedimento -
Nel giudizio di primo grado, relativamente al procedimento di modificazione dell'assegno di divorzio non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario e possono, quindi, essere proposte per tutto il corso di esso domande nuove, anche riconvenzionali, in conformità delle direttive dettate dal giudice, nonché ammesse nuove prove, anche in correlazione con i fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo, che il giudice deve prendere in esame, ove dedotti, nei limiti delle domande proposte.

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