Poiché è prevedibile che un bambino malnutrito possa morire non è censurabile la decisione di condanna per omicidio volontario di due genitori che hanno maltrattato la figlia trascurandone i bisogni alimentari primari. - Cass. penale, sez. I, 14 maggio 2008, n. 21329
- Omicidio volontario (art. 575 c.p.) -
Non è configurabile l'ipotesi
aggravata di cui all'art. 572, comma 2, c.p. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti) -
ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 c.p. - nel caso in cui la morte della vittima,
sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente,
oltre ad essere causalmente collegata alla condotta da questi posta in essere. (In applicazione di
questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha
affermato la sussistenza del delitto di omicidio volontario nella condotta di due conviventi che
avevano omesso di somministrare il cibo ad una bimba, continuamente sottoposta a maltrattamenti e di
cui avevano la responsabilità della cura ed educazione, correttamente ritenendo che rientra nella
cognizione e nell'esperienza di qualsiasi individuo, pur se dotato di modeste facoltà cognitive e
intellettive, che la mancata somministrazione di cibo ad un bambino è destinata a provocarne la
morte).
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