La scelta del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori deve essere effettuata con esclusivo riferimento all'interesse del figlio minore. - Cass. sez. I, 28 maggio 2009, n. 12670
- Filiazione naturale -
In tema di
attribuzione giudiziale del cognome del figlio naturale e riconosciuto non contestualmente dai
genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva
del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa
anche come proiezione della sua personalità sociale, e poiché l'art. 262 c.c. disciplina
autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal
favor per il patronimico né dall'esigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a
quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dal citato articolo, che presiedono all
'attribuzione del cognome al figlio legittimo o legittimato.
autore:
Martedì, 9 Aprile 2024
I titoli nobiliari possono avere tutela solo se trasformati in cognome. Cass., ... |
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Non c’è un favor per il patronimico. Tribunale di Brescia, Sez. III ... |
Venerdì, 10 Novembre 2023
Sì all’aggiunta del cognome materno anche ai figli nati prima della sentenza ... |
Lunedì, 6 Novembre 2023
Nessuna aggiunta del cognome paterno se la figlia minore lo rifiuta - ... |