La scelta del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori deve essere effettuata con esclusivo riferimento all'interesse del figlio minore. - Cass. sez. I, 28 maggio 2009, n. 12670
- Filiazione naturale -
In tema di
attribuzione giudiziale del cognome del figlio naturale e riconosciuto non contestualmente dai
genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva
del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa
anche come proiezione della sua personalità sociale, e poiché l'art. 262 c.c. disciplina
autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal
favor per il patronimico né dall'esigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a
quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dal citato articolo, che presiedono all
'attribuzione del cognome al figlio legittimo o legittimato.
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