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La scelta del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori deve essere effettuata con esclusivo riferimento all'interesse del figlio minore e con esclusione di qualsiasi automaticità. - Cass. sez. I, 6 novembre 2009, n. 23632

Venerdì, 6 Novembre 2009
Giurisprudenza | Cognome | Legittimità

- Filiazione naturale -
Nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, comma 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, quale anche rinveniente ai fini dell'attribuzione del cognome di entrambi i genitori dalla pregressa durevole convivenza del medesimo minore con la madre.

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