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Si può aggiungere al cognome del padre anche quello della madre. - Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2572

Martedì, 27 Aprile 2004
Giurisprudenza | Cognome

- Cambiamento -
Il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, costituisce, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. IV Sez., n. 906/89; par. III, n. 26/86), provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale, può venire contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare nonché di coloro che a quel mutamento intendano opporsi. Dalla natura discrezionale dell'impugnato provvedimento di diniego discende – secondo i principi – che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione. Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda su una comparazione, da ritenere inadeguata, dell'interesse dell'istante M. C. con l'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e si risolve nella attribuzione di una prevalenza all'interesse alla immutabilità del nome. Invero, è stata già affermata dalla Sezione (cfr. dec. n. 750/84 e 1220/73) l'illegittimità di un provvedimento che neghi al richiedente l'aggiunta di un cognome al proprio ove esso non risulti sufficientemente motivato in ordine al dissenso dagli atti istruttori, favorevoli alla richiesta dell'interessato. Nella fattispecie, il Ministero di grazia e giustizia non ha indicato le ragioni di opposizione rispetto al favorevole parere espresso dal Procuratore generale.

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