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Nel procedimento di opposizione all'adottabilità il tribunale può assumere informazioni al di fuori delle norme processuali sulla testimonianza. - Cass. sez. I, I civile, 27 agosto 2004, n. 17110

Venerdì, 27 August 2004
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità | Merito

- Procedimento di adottabilità -
Il giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ancorché sia un procedimento a cognizione ordinaria (a differenza di quello che sì conclude con la predetta dichiarazione, che ha carattere sommario e natura camerale), è caratterizzato dal potere, attribuito al giudice, di attingere, anche d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore e sulla condizione dei suoi familiari, poiché tutta la disciplina dell'adozione è finalizzata alla tutela del preminente interesse del minore, sottratto alla disponibilità delle parti. A tal fine il giudice può non solo chiedere informazioni alla pubblica amministrazione, senza che i funzionari interpellati assumano il ruolo di testimoni tenuti a deporre sotto il vincolo del giuramento, ma chiedere anche notizie e valutazioni agli operatori dei servizi in relazione ai compiti istituzionali da essi svolti, al fine di attingere in tempi brevi il maggior numero di informazioni possibili, al di là ed al di fuori della normale dialettica processuale soggetta agli oneri di deduzione e di prova delle parti, nonché ascoltare altri soggetti senza che questi assumano il ruolo di testimoni in senso tecnico.

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