I provvedimenti in materia di potestà anche emanati all'interno del procedimento di adottabilità non sono ricorribili per cassazione. - Cass. sez. I, 19 gennaio 2005, n. 1098
- Procedimento di adottabilità -
I provvedimenti in materia di
decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole e quelli adottati ai sensi
dell'art. 333 cod. civ., nel quadro degli atti innominati incidenti sull'esercizio della potestà dei
genitori, nonché quelli emessi nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, non
sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistiti dall'autorità del giudicato sostanziale,
ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di
giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice
che li ha emessi.
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