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La mancata audizione di una delle parti in appello non è causa di nullità del procedimento di adottabilità. - Cass. sez. I, 18 giugno 2005, n. 13173

Sabato, 18 Giugno 2005
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità | Merito

- Procedimento di adottabilità -
In tema di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità la violazione, in grado di appello, del precetto di cui all'articolo 17 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui prevede l'audizione delle parti e, in particolare, dell'appellante (nella specie: per non essere stata disposta la traduzione dal carcere del padre del minore, per partecipare alla discussione) non è sanzionata espressamente con la nullità del procedimento e della sentenza. (Nella specie, comunque, il genitore era stato già sentito in primo grado e non aveva indicato, nel ricorso, quali ragioni "difensive" personali, non enunciabili quindi dal difensore e di carattere decisivo, che i giudici di appello non hanno potuto ascoltare o, più semplicemente, i mezzi di prova o gli accertamenti istruttori che il ricorrente non sentito in appello avrebbe potuto rispettivamente far rilevare e/o richiedere in sede di comparizione).

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