La conflittualità tra i genitori non può di per sé sola essere ritenuta ostativa dell'affido condiviso, purché ciò rimanga nei limiti di una dialettica che non intacchi la serenità e la possibilità di sviluppo psicofisico equilibrato del figlio minore. - Tribunale per i minorenni di Genova, decreto 9 luglio 2007
- Affidamento condiviso -
La
conflittualità tra i genitori non può di per sé sola essere ritenuta ostativa dell'affido condiviso,
purché ciò rimanga nei limiti di una dialettica che non intacchi la serenità e la possibilità di
sviluppo psicofisico equilibrato del figlio minore. Nell'ipotesi in cui la forte conflittualità si
concreti nella estrema difficoltà di operare delle scelte educative in favore del figli l'interesse
preminente del minore è maggiormente tutelato con l'affidamento esclusivo a quello dei genitori che
appare più adeguato nel caso concreto con riferimento ai bisogni affettivo-educativi della figlia e
nel contempo che consenta lo svolgersi dei rapporti di quest'ultima con l'altro genitore. Con riguardo
all'esercizio della potestà di genitore, l'affidamento esclusivo ad un genitore comporta l'esercizio
esclusivo da parte di questi della potestà genitoriale. L'altro genitore, oltre a essere titolare del
diritto-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, ha comunque titolo ad adottare
congiuntamente all'affidatario le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della prole. In caso di
disaccordo tale decisione è rimessa al giudice, sulla base del combinato disposto dell'art. 155bis e
155 comma 3 c.c.
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