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E' causa ostativa all'affidamento condiviso il mancato versamento del mantenimento per i figli. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587

Giovedì, 17 Dicembre 2009
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità

- Affidamento condiviso -
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla rispondenza quindi all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.

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