inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La sospensione del procedimento in caso di genitore infrasedicenne che non può riconoscere il figlio può essere disposta solo se la situazione familiare consente una assistenza adeguata del minore. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14094

Mercoledì, 17 Giugno 2009
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Procedimento di adottabilità -
In tema di adozione e dichiarazione dello stato di adottabilità, la sospensione prevista dall'art. 11 l. n. 184/83 può essere disposta dal tribunale per i minorenni sino al compimento dei sedici anni di età del genitore naturale, purché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale (nella specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva escluso la sospensione del procedimento di adottabilità perché la situazione famigliare del genitore infrasedicenne era tale da non offrire garanzie sufficienti per la tutela della bambina).

autore: