La sospensione del procedimento in caso di genitore infrasedicenne che non può riconoscere il figlio può essere disposta solo se la situazione familiare consente una assistenza adeguata del minore. - Cass. sez. I, 17 giugno 2009, n. 14094
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Procedimento di adottabilità -
In tema di adozione e dichiarazione dello stato di
adottabilità, la sospensione prevista dall'art. 11 l. n. 184/83 può essere disposta dal tribunale per
i minorenni sino al compimento dei sedici anni di età del genitore naturale, purché nel frattempo il
minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo
conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale (nella specie, la Corte ha
confermato la decisione del giudice d'appello che aveva escluso la sospensione del procedimento di
adottabilità perché la situazione famigliare del genitore infrasedicenne era tale da non offrire
garanzie sufficienti per la tutela della bambina).
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