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L'adozione va sempre considerata una soluzione estrema. - Cass. sez. I, 14 maggio 2005, n. 10126

Sabato, 14 Maggio 2005
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Dichiarazione di adottabilità -
L'articolo 1 della legge 184/83, attribuisce carattere prioritario alla esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza ribadita con forza ancor maggiore attraverso le successive modifiche apportate alla predetta norma. Ed infatti, mentre il testo originario dell'articolo 1, con il quale si apriva il titolo I, "Dell' affidamento dei minori", della citata legge 184/83, si limitava ad affermare il diritto del minore "di essere educato nell'ambito della propria famiglia", la riformulazione della stessa disposizione ne ha arricchito il testo, introducendo, tra i "Principi generali" - così mutata la rubrica del titolo 1 della legge 184/83 per effetto della legge 149/01 - anche quello relativo al "diritto di crescere" nella famiglia naturale, nonché quello, enunciato nel comma 2 dell'articolo 1, aggiunto dalla stessa legge 149, secondo il quale "mai la condizione di indigenza dei genitori naturali può portare alla dichiarazione di adottabilità del minore", essendo affidato alle organizzazioni statali competenti, ed in particolare dei servizi sociali, in caso di difficoltà della famiglia d'origine, il compito di rimuovere le cause che possono precludere una crescita serena. Una esigenza, quella appena evidenziata, della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti – ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psico - fisico del minore stesso.

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