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L'adottabilità di un minore si giustifica solo in una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore st - Cass. sez. I, 14 aprile 2006, n. 8877

Venerdì, 14 Aprile 2006
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Dichiarazione di adottabilità -
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori di età che si trovano in stato di abbandono l'articolo 1 della legge 184/1983 attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella famiglia di origine. Un'esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. La valorizzazione del legame naturale rende, infatti, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi. In particolare, siffatta valutazione non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi e irreversibili all'equilibrata crescita dell'interessato, dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, e adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo. Ne consegue che è legittima la decisione della Corte d'appello di affidare una bambina alla comunità di recupero per tossicodipendenti presso la quale è ospitato il padre, affidamento finalizzato al compimento delle verifiche ritenute necessarie ai fini del graduale ricongiungimento con il genitore stesso.

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