inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il comportamento successivo all'udienza presidenziale non può essere preso in considerazione ai fini dell'addebito. - Cass. sez. I, 4 gennaio 2005, n. 116

- Presupposti -
La separazione (con o senza addebito) può essere chiesta (a norma dell'art. 151 cod. civ.) sulla base di fatti che mostrano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, tali fatti devono essere relativi alla convivenza, mentre restano irrilevanti quelli eventualmente accaduti dopo il provvedimento del presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamente, a meno che essi non posseggano autonomo e concreto rilievo causale in ordine alla produzione dell'effetto dell'improseguibilità della convivenza e, quindi, dell'addebito.

autore: