Il comportamento successivo all'udienza presidenziale non può essere preso in considerazione ai fini dell'addebito. - Cass. sez. I, 4 gennaio 2005, n. 116
-
Presupposti -
La separazione (con o senza addebito) può essere chiesta (a norma dell'art. 151
cod. civ.) sulla base di fatti che mostrano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
tali fatti devono essere relativi alla convivenza, mentre restano irrilevanti quelli eventualmente
accaduti dopo il provvedimento del presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere
separatamente, a meno che essi non posseggano autonomo e concreto rilievo causale in ordine alla
produzione dell'effetto dell'improseguibilità della convivenza e, quindi, dell'addebito.
autore:
Lunedì, 22 Aprile 2024
Addebito della separazione alla moglie, affetta da problemi psichiatrici, la cui condotta ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Società, capitali esteri e scudo fiscale del marito. Maxi assegno per moglie ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Foto scabrose prodotte dal marito. Non vi è prova della infedeltà se ... |
Martedì, 12 Marzo 2024
Padre invalido al 77%. Improbabile una sua residua capacità lavorativa - Cass. ... |