L'addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convive - Cass. sez. I, 23 maggio 2008, n. 13431
- Presupposti -
La dichiarazione di addebito
della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo
un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. 27
giugno 2006, n. 14840; 11 giugno 2005, n. 12383). Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non
può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario
accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una
situazione d'intollerabilità della convivenza (Cass. 28 aprile 2006, n. 9877). In particolare, quanto
all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, questa, secondo quanto statuito da questa Corte,
rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza
sufficiente a determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo
restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale
viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto. Il relativo accertamento, peraltro,
attenendo al merito, è incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato.
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