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Anche il mancato accordo in materia di educazione dei figli può costituire una violazione delle regole di solidarietà tra coniugi ed essere fonte di addebito. - Cass. sez. I, 2 settembre 2005, n. 17710

Venerdì, 2 Settembre 2005
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Legittimità

- Motivi -
Costituisce violazione delle regole di solidarietà coniugale indicate nell'art. 143 cod. civ. l'inosservanza del principio fondamentale di concordare l'educazione dei figli richiamato nell'art. 144 cod. civ. Infatti il dovere di entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole sancito nell'art. 147 cod. civ. non impone obblighi soltanto verso i figli. L'art. 144 stabilisce infatti l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare. Un atteggiamento unilaterale verso i figli può tradursi in quanto fonte di angoscia e di dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 cod. civ.

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