L'abbandono della casa familiare è causa di addebito se non ha giustificazione nel comportamento dell'altro coniuge. - Cass. sez. I, 5 febbraio 2008, n 2740
- Motivi -
L'abbandono della casa familiare, ove attuato dal coniuge senza il consenso
dell'altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un
obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca
l'impossibilità della convivenza, mentre non concreta una simile violazione quante volte sia stato
cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale
fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale.
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