Ai fini dell'addebito la nozione di fedeltà va avvicinata a quella di lealtà rientrandovi anche l'infedeltà affettiva. - Cass. sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557
- Motivi -
La pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto
un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio fra i quali è indicato l'obbligo della
fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione
da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo, di non tradire
la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i
coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. La nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di
lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si
rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà
affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le
proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si
fonda. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui
all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni
nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. A tale regola non si sottrae l
'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se
attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell
'addebitatilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del
rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza
negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene
allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò
autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà
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